(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 40 del 3 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, puo' stabilire di estendere l'applicazione della trattenuta di cui al comma 1 alle assenze dalle sedute di altri organi interni del Consiglio e, con le opportune graduazioni, alle assenze parziali dalle sedute del Consiglio e di tutti i suoi organi interni".