(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta
                     n. 40 del 3 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 7 della legge 21 agosto 1995, n. 33
(Norme sulle indennita' spettanti ai membri  del  Consiglio  e  della
Giunta  e  sulla previdenza dei consiglieri regionali) e' aggiunto il
seguente:
  "1-bis.   L'Ufficio   di  Presidenza  del  Consiglio,  con  propria
deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo,  puo'  stabilire
di  estendere  l'applicazione della trattenuta di cui al comma 1 alle
assenze dalle sedute di altri organi interni del Consiglio e, con  le
opportune   graduazioni,  alle  assenze  parziali  dalle  sedute  del
Consiglio e di tutti i suoi organi interni".